La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Torino in ordine all’art. 341-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
I rilievi di costituzionalità erano riferiti agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La norma di riferimento era stata censurata nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Come detto, la Consulta, con sentenza n. 284 del 20 dicembre 2019, ha ritenuto non fondati questi rilievi, precisando che la pena da 15 giorni a 3 anni di reclusione - stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella versione in vigore dal 2009 fino all’entrata in vigore del “decreto sicurezza” del 2019, che ha innalzato il minimo a 6 mesi - non è contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalità.
La Corte spiega che, dopo le modifiche intervenute nel 2009, il reato di oltraggio richiede ora che il fatto sia commesso “mentre” il pubblico ufficiale compie un atto legittimo del suo ufficio.
Il reato, in questo modo, oltre ad arrecare pregiudizio all'onore individuale del pubblico ufficiale e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza, finisce per ostacolare il concreto svolgimento delle sue funzioni, creando anche il pericolo che la reazione offensiva possa trasmodare in un’aggressione minacciosa o violenta, ad opera dello stesso autore del reato o di terzi presenti al momento del fatto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".