Con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
Le predette questioni erano riferite all’art. 1 della Legge n. 164/1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l’attribuzione di un genere non binario (né maschile, né femminile).
Secondo la Consulta, l'introduzione di un genere "non binario" richiede un intervento legislativo di sistema, poiché avrebbe un impatto generale su vari settori dell'ordinamento attualmente regolati con logica binaria (uomo-donna), inclusi il diritto di famiglia, del lavoro, dello sport, e la disciplina dello stato civile.
La caratterizzazione binaria dell'identità di genere è profondamente radicata in diversi ambiti del diritto e della società.
Introducendo un terzo genere, si creerebbe la necessità di una complessa revisione sistematica delle leggi e delle norme vigenti, complessità, questa, che richiederebbe un intervento legislativo specifico, piuttosto che una decisione giudiziaria.
Sebbene le questioni sul terzo genere siano state dichiarate inammissibili, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la percezione di non appartenere né al sesso maschile né a quello femminile può generare un disagio significativo.
Questo riconoscimento pone la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, suggerendo la necessità di future considerazioni legislative in materia.
Per la Corte, in definitiva, occorrono aggiornamenti legislativi per rispondere alle nuove sensibilità sociali e alle realtà delle persone non binarie.
Nella medesima decisione, la Consulta ha altresì dichiarato l'illegittimità dell’art. 31, comma 4, del Decreto legislativo n. 150/2011.
Si tratta della norma che prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali siano già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Il percorso di transizione di genere - si legge nella decisione - può compiersi anche senza intervento chirurgico, tramite trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale.
Pertanto, l'autorizzazione giudiziale risulta irragionevole quando il trattamento chirurgico avviene dopo la già disposta rettificazione.
La Corte costituzionale, ciò posto, ha dichiarato incostituzionale la predetta norma, data la violazione dell'articolo 3 della Costituzione per mancanza di ragionevolezza e coerenza con la ratio legis.
Sintesi del Caso | La Corte Costituzionale ha esaminato questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano riguardanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso e la richiesta di autorizzazione giudiziale per interventi medico-chirurgici per la transizione di genere. |
Questioni Dibattute | 1. L'introduzione di un 'terzo genere' oltre al maschile e femminile. 2. La necessità dell'autorizzazione giudiziale per trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. |
Soluzione della Corte costituzionale | 1. Dichiarata inammissibile la questione relativa all'introduzione di un 'terzo genere' in quanto richiede un intervento legislativo di sistema. 2. Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute sufficienti per la rettificazione. |
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