Negli ultimi anni, con il pensionamento dei dipendenti ed il blocco del turn over, è andato sempre aumentando, nelle Pubbliche Amministrazioni, il ricorso all’affidamento esterno dei servizi di consulenza del lavoro.
A tal proposito si evidenzia che l’ANCI ha, con circolare riportata nel proprio portale in data 9 luglio scorso, riconosciuto la riserva di legge in favore dei Consulenti del Lavoro degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, riportando, per gli Enti interessati, alcune indicazioni utili ad evitare affidamenti a società commerciali e CED.
Tali affidamenti, evidenzia l’ANCI, sono a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori, perché, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 12/1979, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali.
Quindi, conclude la nota dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, i servizi che possono essere affidati alle società commerciali ed ai CED (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, fermo restando che laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i Consulenti del Lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio.
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