Manca poco al 15 settembre, data dalla quale i Consulenti del lavoro potranno inviare le domande di esonero contributivo parziale 2021 congiuntamente con la presentazione all'ENPACL della dichiarazione obbligatoria annuale 2020. L'ENPACL ha infatti modificato il calendario delle scadenze contributive 2021 per allineare i due adempimenti.
Lo scorso 28 luglio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione pubblicità legale, il decreto interministeriale, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 17 maggio 2021, con le disposizioni attuative dell'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, riconosciuto dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
Il decreto, preceduto dall'autorizzazione della Commissione UE (comunicato stampa del 14 luglio 2021), indica come e quando fruire delle agevolazioni contributive.
L'art. 47-bis del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha poi previsto il differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva stabilendo che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per partite IVA e professionisti, la regolarità contributiva sia verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021 e che la stessa sia assicurata anche dai versamenti entro il 31 ottobre 2021.
Successivamente le Casse di appartenenza dei professionisti hanno emanato le loro istruzioni per dar corso alle previsioni di legge.
Il quadro normativo tuttavia non è ancora completo mancando all'appello alcuni importanti tasselli di un puzzle che si presenta complesso e articolato. In particolare, si attende l'emanazione di un nuovo decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia da emanarsi successivamente alla quantificazione dell’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, con il quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del decreto 17 maggio 2021).
Si ricorda che il limite di spesa destinato ai professionisti ordinistici è pari a 1.000 milioni di euro.
Possono fare richiesta di esonero contributivo parziale i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL e coloro che hanno cancellato l'iscrizione nell’anno 2021.
Sono invece esclusi dal beneficio i neo iscritti nel corso dell’anno 2021.
Possono beneficiare dell'esonero contributivo i Consulenti del Lavoro in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
L'ENPACL ha chiarito che l’esonero non spetta a coloro che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato e che il requisito del calo del fatturato non si applica a coloro che hanno avviato l’attività di Consulente del lavoro nel 2020.
Le domande di esonero devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 insieme alla comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, che ospita al proprio interno una pagina web dedicata proprio all'esonero contributivo.
I Consulenti del lavoro dovranno accedere ai servizi "Enpacl online tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o, fino al 30 settembre 2021, tramite credenziali (ID e PWD).
A pena di inammissibilità, la domanda (alla quale va allegata copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale) deve contenere la dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale;
c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Ciascun Consulente del lavoro può fruire dell'esonero contributivo nel limite massimo di 3.000 euro annui, limite previsto per legge. La misura effettiva dell’esonero però verrà determinata solo successivamente all'emanazione del decreto interministeriale che stabilirà come attribuire l'agevolazione in base alla platea dei beneficiari che ne hanno fatto richiesta.
L'esonero copre la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare entro il 31 dicembre 2021.
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