Per la contribuzione obbligatoria 2021 dovuta dai Consulenti dl lavoro iscritti all'ENPACL non sarà posta in riscossione, oltre alla rata di aprile, anche la rata in scadenza nel mese di giugno 2021. Lo ha reso noto l'ENPACL con comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale unitamente al calendario delle scadenze contributive per il 2021.
Il rinvio delle scadenze contributive è legato all' emergenza Covid-19 e alla, ormai prossima, pubblicazione del decreto interministeriale sull’esonero parziale dai versamenti contributivi (anche) per i professionisti iscritti alle Casse private, attuativo dell’articolo 1, comma 20 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Più specificatamente, l'esonero contributivo sarà riconosciuto sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 e nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, al consulente del lavoro che dimostrerà di:
Tali requisiti non si applicano al consulente del lavoro che ha avviato l'attività professionale nel 2020.
L'ENPACL si riserva di attendere la pubblicazione del decreto per fornire ulteriori informazioni.
Rinviata la rata del mese di giugno 2021, l'ENPACL riepiloga la mappa delle prossime scadenze contributive.
Per il 2021 il contributo soggettivo dovuto dal Consulente del lavoro iscritto all'ENPACL compresi i pensionati iscritti, è di:
da versarsi in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, da settembre a dicembre 2021.
Si ricorda che il contributo soggettivo 2021 è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2020. Il reddito minimo/massimo imponibile è pari ad euro 18.199/101.699.
I neo iscritti con meno di 35 anni di età (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata possono versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6% del reddito professionale con un limite minimo di 1.092 euro e massimo di 12.204 euro.
Il contributo integrativo viene calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA minimo, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.
L'importo minimo è di 317 euro da corrispondersi in massimo 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, da settembre 2021 a febbraio 2022.
Infine, il contributo di maternità per il 2021 è pari a 46,51 euro ed è versato con la rata di settembre 2021.
Fino al 20 agosto 2021 i Consulenti del lavoro iscritti all'ENPACL possono effettuare versamenti spontanei in acconto della contribuzione obbligatoria.
A tal fine è necessario presentare apposita domanda nell'area riservata dei Servizi Enpacl on line alla voce di menu “Contribuzione-Versamenti in acconto".
Non è necessario specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo) per il quale si effettua il versamento spontaneo.
Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione obbligatoria dell'l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA conseguito e prodotto nell'anno 2020, da effettuarsi entro il 16 settembre 2021, esclusivamente in via telematica.
Ciascuna rata non deve essere di importo inferiore a 100 euro.
Inoltre va effettuato il versamento del contributo soggettivo e il contributo integrativo, secondo le modalità e scadenze su indicate, tramite modello F24, piattaforma ‘pagoPA’ o sistema di domiciliazione bancaria S.D.D.
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