I servizi resi obbligatoriamente da una società consortile ad un soggetto pubblico non qualificabile come “consorziato” o “socio” devono considerasi esclusi dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi.
Questo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 9 del 2 novembre 2018.
L’Agenzia parte dal constatare che i servizi resi da una società consortile ad un soggetto pubblico non qualificabile come “consorziato” o “socio” devono considerarsi imponibili agli effetti dell’Iva, non potendo trovare applicazione la norma di esenzione di cui all’articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.
Tuttavia, se tali prestazioni sono rese da una società consortile nei confronti di un soggetto terzo, non proponendosi sul mercato ma essendo invece obbligata a svolgere le suddette attività, poiché la stessa non può sottrarsi allo svolgimento dei progetti che - in base a una specifica previsione normativa - il soggetto in questione le commissiona in via esclusiva, appare coerente ritenere che tali servizi non devono essere tenuti in considerazione ai fini della verifica del requisito posto dal suddetto articolo di legge, per l’applicazione del regime di esenzione Iva alle operazioni rese dal consorzio verso i consorziati.
Pertanto, in presenza dei requisiti (specificati anche nelle circolari n. 23/E del 2009 e n. 5/E del 2011), i servizi resi da una società ai propri consorziati sono esenti da Iva in quanto, al netto delle prestazioni rese nei confronti del non socio, l’attività principale della società appare svolta prevalentemente a favore dei propri consorziati.
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