Consolidato Requisiti controllante non residente

Pubblicato il 27 settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40 del 26 settembre 2016, fornisce alcune importanti precisazioni sulla disciplina del consolidato nazionale, di cui agli articoli 17 e seguenti del Tuir, alla luce delle novità introdotte sull'argomento dal Dlgs n.147/2015 (decreto internazionalizzazione delle imprese) e, allo stesso tempo, scioglie alcuni dubbi sollevati dai contribuenti con richieste di consulenze giuridiche.

Il documento di prassi si divide, infatti, in due parti: nella prima parte l'Agenzia chiarisce le modifiche apportate alla disciplina dal “Decreto internazionalizzazione”, nella seconda parte, invece, vengono forniti orientamenti interpretativi in risposta a specifiche istanze di interpello.

Regole del consolidato per la controllante e le controllate

Nella circolare n. 40/E/2016 vengono riportate le condizioni che la controllante non residente e le controllate devono rispettare ai fini dell’applicazione del consolidato tra sorelle.

Uno dei requisiti che deve essere rispettato è quello della residenza della controllante, che deve essere verificato sia in base alla normativa fiscale dello stato UE/SEE in cui risiede la controllante sia in base al cosiddetto “tie-breaker rules”. È, inoltre, chiarito che il consolidamento è ammesso anche nel caso in cui nella catena di controllo tra consolidante e consolidata siano presenti società residenti in Paesi non Ue/See, che però risultano collaborativi con l'Italia.

Controllante con stabile organizzazione

Per prima cosa, quindi, si ribadisce che per poter realizzare un consolidato tra sorelle, il soggetto controllante deve essere residente in un Paese UE/SEE.

Il nuovo comma 2, articolo 117 Tuir stabilisce, infatti, che il soggetto non residente può esercitare l'opzione per il consolidato in qualità di controllante se:

- è residente in un Pese con il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni,

- eserciti nel territorio dello Stato una effettiva attività d'impresa mediante una stabile organizzazione.

La ratio di questa modifica normativa è quella di voler garantire il pieno esercizio della libertà di stabilimento, che può essere invocata solamente dalle controllanti Ue/See che non siano costruzioni meramente artificiose.

Requisiti controllate

Per quanto riguarda le controllate che aderiscono al consolidato, invece, si ricorda che la controllata designata non può esercitare l’opzione con una società da cui sia essa stessa controllata. L'obiettivo è quello di garantire che la consolidante sia il soggetto passivo residente di più alto livello nella catena del controllo; pertanto, la controllata designata può esercitare l’opzione solo con le società che si considerano controllate dal soggetto non residente.

Altro requisito richiesto per la controllata/consolidata è che essa abbia la forma giuridica della società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e che non sia un ente commerciale.

Altre precisazioni

In relazione alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la circolare n. 40/E del 2016 cita le varie ipotesi previste dal provvedimento 6 novembre 2015, ricordando - tra le varie situazioni di non interruzione del regime scelto – quella per cui se la consolidante della fiscal unit preesistente sia designata a esercitare l’opzione (articolo 117 del Tuir, comma 2-bis), il consolidato preesistente non si interrompe se l’opzione è esercitata per il periodo transitorio, mentre si interrompe se è esercitata per i periodi d’imposta successivi a quello in corso all’entrata in vigore del decreto internazionalizzazione.

Per quanto riguarda invece il regime delle perdite, si chiarisce che a seguito di designazione come consolidata di una consolidante preesistente, le perdite del consolidato preesistente permangono nel nuovo consolidato tra sorelle e sono utilizzabili all'interno della nuova “fiscal unit” fino all'eventuale interruzione della stessa. Tuttavia, all'atto del rinnovo dell'opzione non potrà più essere scelto il criterio di attribuzione delle perdite alla consolidante in ipotesi di interruzione.

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