L’Agenzia delle Entrate con tre risposte del 25 ottobre 2018 – nn. 49, 50, 51 – fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina del consolidato nazionale e dei connessi adempimenti fiscali.
Le istanti sono tre società facenti parte del medesimo Gruppo (tra cui anche la stessa Holding), che hanno esercitato congiuntamente l’opzione per il consolidato fiscale nazionale Ires per il triennio 2017-2019, comunicando la scelta attraverso il quadro OP del modello Redditi Sc 2017 della consolidante.
Le questioni che vengono poste all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguardano in particolar modo i seguenti aspetti:
Al quesito se sussista o meno l’obbligo di apporre il visto di conformità al modello Redditi Sc 2018 e/o al modello Cnm 2018, qualora il credito ante consolidato venga trasferito al consolidato, l’Agenzia risponde sostenendo che:
ciascuna delle tre società facenti parte di un gruppo, che hanno esercitato congiuntamente l'opzione per il consolidato fiscale nazionale Ires per il triennio 2017-2019, deve apporre il visto di conformità al proprio modello Redditi SC 2018, per certificare i crediti di importo superiore a 5 mila euro maturati prima dell'esercizio dell'opzione e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell'Ires del gruppo;
la consolidante, deve apporre il visto di conformità al modello Cnm 2018, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5 mila euro.
Al quesito se sia possibile regolarizzare l’apposizione del visto di conformità oltre il termine ordinario previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e del modello Cnm, tramite presentazione di una dichiarazione integrativa (ed eventualmente quali siano le sanzioni applicabili), l’Agenzia risponde asserendo che:
Infine, relativamente al dubbio se in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta (700mila euro) debba essere rispettato dalla società cedente e/o dalla cessionaria, nelle risposte n. 49, 50 e 51, si chiarisce che:
Tuttavia, qualora il cessionario utilizzi le eccedenze così ricevute in compensazione con tributi e contributi diversi dall'Ires, lo stesso deve rispettare il limite di 700 mila, trattandosi infatti di una compensazione qualificabile come orizzontale. Al contrario, tale vincolo, non sussiste qualora le eccedenze siano utilizzate in compensazione con l’Ires dovuta dallo stesso cessionario, qualificandosi, in questa ipotesi, la compensazione come “verticale”.
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