Il nuovo termine per esercitare l’opzione per i gruppi societari che si avvalgono del consolidato fiscale è fissato al 16 giugno 2008. Entro questa data, che coincide con il sedicesimo giorno del sesto mese dell’esercizio, i soggetti interessati dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvio o il rinnovo del regime per il triennio 2008/2010. Eventuali opzioni in ritardo sono considerate inefficaci. Nella scelta di quest’anno dovranno essere tenute in considerazione le novità introdotte dalla legge Finanziaria n. 244/2007.
In particolare, la legge 244/07 ha eliminato le rettifiche di consolidamento previste dall’articolo 122 Tuir che, fino allo scorso anno, potevano generare benefici tali da giustificare l’adozione del sistema di tassazione consolidata. L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento comporta che i vantaggi del sistema di tassazione consolidata si traggono, oltre che dal nuovo meccanismo del “Rol di gruppo” anche dalla possibilità di compensare in tempo reale i risultati di segno opposto delle diverse società. Quindi, negli accordi tra società del gruppo vanno cancellate le clausole che regolavano la corresponsione di somme compensative a fronte dei vantaggi fiscali trasferiti ricevuti dalla consolidante in relazione alle rettifiche riguardanti la detassazione del 5% dei dividendi; il ricalcolo del pro rata patrimoniale e il regime di neutralità fiscale per le plusvalenze derivanti da trasferimenti di non-merce e di aziende tra società del gruppo.
L’altra novità riguarda la disciplina degli interessi passivi: cioè, i nuovi limiti alla deduzione degli interessi passivi che si basano ora sul risultato operativo lordo e che rendono più vantaggiosa l’opzione per il consolidato fiscale. Le eventuali eccedenze di interessi passivi rispetto alla soglia prevista dal nuovo articolo 96 del Tuir (30% del risultato operativo lordo), rese indeducibili nel modello Unico delle società partecipanti alla tassazione di gruppo, possono essere dedotte dal reddito complessivo consolidato se, e nella misura, in cui altre società abbiano generato eccedenze di segno opposto, con possibilità di riporto in avanti degli importi non utilizzati. Se si opta per il consolidato fiscale, la compensazione tra eccedenze di segno contrario può essere fatta nello stesso anno, da parte del consolidante, sommando la posizione di tutte le società del gruppo. Il regolamento della tassazione di gruppo deve prevedere, a fronte delle deduzioni, il riconoscimento di somme compensative alle diverse società interessate.
Le società che optano per il consolidato devono trasmettere alla consolidante le informazioni necessarie per il calcolo dell’Ires di gruppo e delle somme compensative da erogare o da ricevere a fronte dei redditi e delle perdite trasferite.
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