Le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono ricomprese tra le spese per gli atti necessari al processo che il giudice dell’esecuzione può porre, in via di anticipazione, a carico del creditore procedente.
Ed infatti, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell’immobile pignorato – escluse le spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali quelle dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale - sono strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata ed eventuali “pericoli”.
Le medesime, successivamente, verranno rimborsate al creditore che le abbia anticipate come spese privilegiate ex articolo 2770 del Codice civile.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 12877 depositata il 22 giugno 2016.
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