Fornite dall’Inps, con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, le istruzioni da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione:
Vediamo nel dettaglio.
I datori di lavoro effettuarno le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di gennaio 2025 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025.
NOTA BENE: poiché i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2025 (scadenza di pagamento 16 marzo 2025) senza oneri accessori, fermo restando l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.
Gli eventi variabili della retribuzione (compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS, riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori di sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali non a zero ore, ratei di retribuzione del mese precedente successivi alla elaborazione delle buste paga) di competenza di dicembre 2024, e i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2025, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.
NOTA BENE: Ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2024), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2025.
Per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il massimale – pari, per l'anno 2024, a 119.650,00 euro – deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 384/1992.
Modalità operative
Per tali lavoratori, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale un mancato versamento del contributo medesimo, si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.
L'articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992 ha istituito in favore dei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo dell'1% a carico del lavoratore eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2024, tale limite è risultato 55.008,00 euro (euro 4.584,00 mensili).
Ai fini del versamento del contributo deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione, che può dare luogo ad operazioni di conguaglio degli importi dovuti.
A tale scopo, ricorda l’Istituto nella circolare n. 108/2024, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2025 gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2024 di 55.008,00 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2025.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui al decreto-legge n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie: infatti, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Se, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2024 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve:
Nella denuncia di competenza dicembre 2024 è possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con seguenti le variabili retributive già in uso per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
I dati esposti nell’UniEmens sono poi riportati dall’Inps nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”; con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”; con il codice “M963”, avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”.
Ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance i datori di lavoro interessati del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, riportati in allegato alla circolare), devono:
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
In occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019.
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Per tali aziende gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se alla fine dell’anno solare la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001.
Il massimale, pari a 119.650,00 euro per l'anno 2024, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per l’anno 2024 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a 55.008,00 euro, corrispondente a 4.584,00 euro mensili, per dodici mensilità.
Ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili del 2024 è necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi dell’anno 2024: ne deriva che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2024 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell’anno 2024, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2024.
Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2024, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nell’elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nell’elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell’elemento V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2024 – 31/12/2024) o, se inferiore all’anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.
Termini per le operazioni di conguaglio
Per le Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2024, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a febbraio 2025.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e, comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2025, non oltre il mese di marzo 2025.
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2025.
Certificazione Unica
L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra Amministrazione, corrispondendo direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente a effettuare le denunce contributive, la medesima è tenuta, comunque, a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della Certificazione Unica 2025 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti alla Gestione pubblica.
Si precisa che la sezione previdenziale della Certificazione Unica deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili a un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di lavoro
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