Anche dopo l’ultima modifica Legislativa al Testo Unico sulla maternità e paternità, le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione all’individuazione dei termini di preavviso per la fruizione del congedo parentale, nella stessa previsti.
Questo è quanto ha sostenuto il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, sottolineando che, quindi, il termine di preavviso minimo è pari a 15 giorni nei casi in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, a tal proposito, il termine previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
Infine viene ribadito che la fruizione del congedo parentale è un diritto potestativo rispetto al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso.
Tuttavia, sottolinea l’interpello n. 13/2016, resta ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi in questione attraverso accordi finalizzati a contemperare il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia, da prendere, anche a cadenza mensile, con i lavoratori richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali.
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