In un contesto epidemiologico che desta preoccupazione per via dei numeri in forte crescita dei contagi, è fondamentale tracciare il quadro delle tutele offerte dal legislatore, in particolare, ai lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
L'INPS lo fa con il messaggio n. 74 dell'8 gennaio 2022, con il quale fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte dei genitori di lavoratori dipendenti, a seguito delle novità del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Si rinviano invece ad un successivo messaggio le istruzioni operative per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’INPS o alla Gestione separata.
Per effetto dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021 come precedentemente previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
La disciplina dei congedi parentali Covid-19 è contenuta nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 146 del 2021 al quale l'INPS ha dato seguito con le istruzioni della circolare n. 189/2021 e con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021 per i lavoratori dipendenti, documenti di prassi richiamati nel messaggio n. 74 del 2022 in commento.
Fino al 31 marzo 2022 spetta un congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto ovunque avvenuta, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o in caso di centri diurni assistenziali chiusi.
Il congedo è indennizzato dall'INPS limitatamente ai casi di cura di:
N.B. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto il congedo non può essere fruito se il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse.
Il congedo inoltre può essere fruito:
⦁ in forma giornaliera e oraria (in modalità oraria può essere fruito nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano oppure, in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave);
⦁ alternativamente all'altro genitore, quindi da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni o nelle stesse ore (l'INPS, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, accoglie la domanda presentata cronologicamente prima). La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave;
⦁ da un genitore con rapporto di lavoro dipendente in essere (se il rapporto di lavoro cessa o viene sospeso, viene meno il diritto al congedo e all'indennizzo e il genitore deve tempestivamente informare l’INPS).
L'indennizzo spetta per gli eventi e alle condizioni su indicate esclusivamente nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 marzo 2022.
L'indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Al suddetto importo non va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore (secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, con esclusione del comma 2).
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta, ai fini previdenziali, la contribuzione figurativa.
L’indennità è erogata con pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se è erogata con pagamento diretto costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.
È possibile presentare domanda tramite la piattaforma già attiva sul sito dell'INPS.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica direttamente, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa, la richiesta può essere presentata attraverso il Contact center integrato o tramite gli Istituti di Patronato.
La diffusione del virus ha indotto il legislatore ad adottare nuove misure a tutela della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro. Di qui la generale raccomandazione al massimo utilizzo dello smart working contenuta nella circolare Brunetta-Orlando dello scorso 5 gennaio. Pertanto, con maggiore frequenza, ci si potrebbe trovare di fronte al caso di un lavoratore genitore di figlio in DAD, malato Covid o in quarantena, che presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Domanda: il lavoratore in smart working può chiedere il congedo parentale Covid-19?
Risposta: l'INPS ha chiarito che il congedo parentale Covid-19 può essere fruito anche da parte del lavoratore in smart working purchè il lavoratore stesso si astenga, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile.
Il congedo parentale Covid-19 può essere fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.
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