Il genitore lavoratore dipendente può godere del congedo parentale (articoli 32-38, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, denominato Testo Unico della maternità e paternità) a mesi/giorni o a ore, per periodi continuativi oppure frazionati.
Il congedo parentale a ore, introdotto dalla legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 339, legge 24 dicembre 2012, n. 228) a modifica dell’articolo 32 del T.U. maternità/paternità, è assoggettato a una disciplina specifica, di fonte prioritariamente contrattuale-collettiva e, solo in via sussidiaria, di origine legale.
Un doppio binario che, unitamente alla generale complessità della materia, può generare errori e incertezze applicative di non poco conto per i datori di lavoro e per i lavoratori.
Nell’approfondimento seguente, analizziamo la disciplina del congedo parentale a ore per il settore privato. Utilizziamo esempi pratici per evidenziare le differenze rispetto alle modalità mensile e giornaliera del congedo.
Nei limiti complessivi ed individuali ammessi in via generale, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale:
I genitori possono scegliere liberamente tra le diverse modalità consentite (giornaliera/mensile o oraria), alternando anche giornate o mesi di congedo parentale con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Come in precedenza accennato, il congedo parentale a ore segue regole precipue che lo differenziano dal congedo parentale fruito su base mensile o giornaliera.
Secondo l'articolo 32 del Testo Unico della maternità e paternità, è compito della contrattazione collettiva di settore, anche di livello aziendale, determinare le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, tenendo conto, per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali.
In assenza di norme collettive (anche di livello aziendale) che disciplinino compiutamente (“che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo il congedo parentale su base oraria”, come evidenzia l’INPS nella citata circolare n. 230 del 2016), si applicano i criteri generali previsti dalla legge, che ammettono la fruizione del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Ecco in sintesi le regole da seguire.
Tabella - Modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria
Condizione |
Dettagli fruizione oraria |
Part-time |
Note |
Presenza di contratto collettivo (anche aziendale) |
Congedo nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), come previsto contrattualmente |
Monte ore giornaliero e importo indennità giornaliera riproporzionati in base alla percentuale di part time |
Il monte ore giornaliero è definito dalla contrattazione collettiva di settore e potrebbe divergere dal normale orario contrattuale |
Assenza di contratto collettivo=criteri generali di legge |
Congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale |
Orario medio giornaliero contrattuale e importo dell’indennità giornaliera riproporzionati in base alla percentuale di part time |
La fruizione è esattamente la metà dell'orario medio, non fino alla metà |
Il congedo parentale può essere fruito per periodi continuativi oppure frazionati vale a dire periodi inframmezzati da ferie, malattia o assenze ad altro titolo e ripresa dell’attività lavorativa.
Il lavoratore o la lavoratrice possono infatti alternare periodi di congedo parentale giornaliero/mensile o a ore (per quest’ultimo, nei limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva) a giorni di ferie o malattia o assenze ad altro titolo.
Se, a seguito di un periodo di congedo parentale, si fruisce, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale, né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.
Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati in caso di settimana corta, che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (INPS, messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011).
Nel caso del congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Pertanto, se il congedo parentale è fruito a ore le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, non sono considerate come giorni di congedo parentale (né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo).
Per maggiore chiarezza facciamo qualche esempio.
Esempio di fruizione oraria del congedo parentale
Un genitore lavoratore decide di usufruire del congedo parentale ad ore ogni giorno lavorativo dal 18 al 29 marzo 2024. Durante questo periodo, le domeniche e i sabati non vengono conteggiati ai fini del congedo.
Esempio di fruizione oraria e giornaliera del congedo parentale
Un genitore lavoratore fruisce del congedo parentale tra il 18 marzo 2024 ed il 29 marzo 2024 con la seguente articolazione:
Durante questo periodo, le domeniche e i sabati non vengono conteggiati ai fini del congedo.
Qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento (artt. 39 e 40, T.U. maternità/paternità) oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili (art. 33, T.U. maternità/paternità).
Il congedo a ore è invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.
Il genitore lavoratore dipendente del settore privato che vuole fruire del congedo parentale è tenuto:
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, il preavviso al proprio datore di lavoro deve essere dato secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi.
In mancanza di disposizioni contrattuali, il congedo parentale a ore, in ossequio al criterio generale stabilito dalla legge, va comunicato al datore di lavoro con un preavviso di 2 giorni (il termine legale di preavviso per la fruizione mensile/giornaliera non può invece essere inferiore a 5 giorni).
La domanda di congedo parentale all’INPS (sia se fruito a mesi o a giorni, sia se fruito a ore) va inviata prima della fruizione, anche il giorno stesso della fruizione o in anticipo rispetto ai giorni richiesti (non è possibile inserire domande che comprendano periodi anteriori al giorno di inserimento della domanda).
Sono previste modalità differenziate per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile e per la richiesta del congedo parentale a ore.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul portale INPS, tramite il Contact center integrato o gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE: La domanda può riguardare al massimo un mese di lavoro. Quindi se si vuole richiedere un periodo a cavallo tra due mesi, è necessario inserire due diverse domande. Inoltre, per il congedo a ore, vanno inseriti i giorni interi e non le mezze giornate richiesti (ogni giorno di congedo equivale a due mezze giornate di astensione dal lavoro).
La base di calcolo dell’indennità del congedo parentale a ore è costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.
Nel caso di contratto collettivo che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, per calcolare l’importo dell’indennità si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l’indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge (art. 23, T.U. maternità e paternità), abbia lo stesso importo.
La stessa metodologia di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.
Si ricorda (INPS, circolare n. 57 del 18 aprile 2024) che per i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 il congedo parentale fruito per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione è indennizzato:
I successivi periodi sono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di coppia di 9 mesi (comprensivi dei mesi all’80% e al 60%).
Da ultimo si ricorda che il datore di lavoro che rifiuta, si oppone o ostacola la fruizione del congedo parentale è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.
Le predette violazioni impediscono inoltre al datore di lavoro il conseguimento della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti se le violazioni sono rilevate nei due anni antecedenti alla richiesta delle certificazioni stesse.
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