Arrivano dall’Inps le nuove regole sulle procedure per presentare le domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre.
La comunicazione del completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata in attuazione del Decreto legislativo n. 105 del 2022 è avvenuta con il messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022.
Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, oltre che conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
A tale scopo, il suddetto decreto ha introdotto nel nostro ordinamento alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
L’Inps con due precedenti documenti di prassi - il messaggio n. 3066/2022 e la circolare n. 122/2022 – ha già fornito indicazioni in materia, tra cui la possibilità, nelle more degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente e regolarizzando - dove previsto - successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Con il nuovo messaggio n. 4025/2022 viene, ora, comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale, secondo le suddette novità legislative.
Con riferimento ai dipendenti del settore privato e agli iscritti alla gestione separata, con il messaggio 4025/2022, l’Inps precisa che le domande di congedo parentale 2022 possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e l’8 novembre 2022.
ATTENZIONE: Per i periodi di congedo parentale successivi all’8 novembre (data di pubblicazione del messaggio), le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Inoltre, l’Inps comunica che le eventuali richieste inoltrate dal 13 agosto con le vecchie modalità saranno considerate valide, anche se non si è atteso l’aggiornamento della procedura.
NOTA BENE: Non è, quindi, necessario presentare una nuova domanda.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, l’Inps fa presente che la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell’indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.
Con riferimento ai lavoratori autonomi, invece, l’Istituto previdenziale annuncia che con un successivo messaggio sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano:
ATTENZIONE: Al momento, quindi, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, in attesa della implementazione delle procedure informatiche, presentando successivamente la domanda telematica all’INPS.
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