Grazie alla Legge di Bilancio 2017, la durata del congedo obbligatorio per il padre (c.d. congedo papà che è cosa diversa dal congedo di paternità ex art. 28 di cui al D.Lgs. n. 151/2001) è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
Ricorda a tal proposito l’INPS, con messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, qualora le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo in questione, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso il datore di lavoro comunicherà all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.
Sempre per il 2018 è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Ricorda, ad ogni modo, l’Istituto che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
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