All'indennità di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cd. T.U. sulla maternità e paternità) si applica il termine annuale di prescrizione.
È l'INPS a chiarirlo con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024.
Con il citato messaggio, l'Istituto, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio.
Con riferimento al termine di prescrizione, l'INPS fa presente che, in deroga al regime ordinario e sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, si applica il termine annuale previsto per l’indennità di malattia (articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138).
La giurisprudenza di legittimità, sottolinea l'Istituto previdenziale, riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra l’indennità di maternità e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo T.U..
Con riferimento alla decadenza, l'INPS conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, evidenzia l'Istituto, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
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