Con circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l’INPS si sofferma sul c.d. congedo COVID-19, per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, in favore dei lavoratori dipendenti.
In particolare l’Istituto si occupa di:
L’articolo 21-bis del Decreto-Legge n. 104/2020 introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Si potrà fruire del congedo a seguito di contagio anche in luoghi diversi dal plesso scolastico – chiarisce l’INPS - solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020) e resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Il novellato articolo 21-bis del Decreto-Legge n. 104/2020 introduce, inoltre la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Tuttavia, per l’Istituto, per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche a far data dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137/2020.
Chiarisce la circolare INPS, che la norma ha confermato l’incompatibilità del congedo di cui trattasi con:
Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
Conclude la circolare specificando che in relazione alle disposizioni in materia di prestazione di lavoro in modalità agile, nonché alla novità normativa sul lavoro agile per genitori di figli con disabilità, la fruizione del congedo di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis del medesimo decreto - come modificato dall’articolo 22 del Decreto-Legge n. 137/2020 - è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Posto che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”, la circolare ricorda, infine, che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
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