Differito il termine di fruizione del “congedo Coronavirus” introdotto dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). Infatti, alla luce del Dpcm del 1° aprile 2020, che dispone la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è stato prorogato di 10 giorni (dal 3 aprile al 13 aprile 2020) anche il termine per la fruizione dei 15 giorni di congedo.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020.
L’art. 23 del “Decreto Cura Italia” ha previsto un congedo straordinario per la cura dei figli di età inferiore a 12 anni durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Tale congedo, pari al 50% della retribuzione spettante, può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
Inoltre, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per accedere al congedo occorre inviare specifica domanda sul sito INPS, oppure è possibile servirsi del Contact center integrato e dei servizi di Patronato. In ogni caso è necessario essere in possesso del PIN INPS, delle credenziali SPID di livello 2 o superiore, della carta d’identità elettronica ovvero della carta nazionale dei servizi.
Da notare, infine, che i lavoratori dipendenti che abbiano già presentato in precedenza domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda.
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