E' stato pubblicato sulla “ Gazzetta Ufficiale” n. 40 del 17 febbraio 2017 il decreto interministeriale dell'Economia e dello Sviluppo economico del 3 gennaio 2017, che reca le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di alcuni consorzi di garanzia collettiva dei fidi, meglio conosciuti come Confidi.
Nello specifico, il decreto interministeriale MEF-MiSE sancisce l'immediata istituzione di un apposito e distinto fondo rischi, all’interno del Fondo di garanzia ex legge n. 662/96, che i confidi potranno utilizzare allo scopo di concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate.
Al Fondo viene, così, assegnata una quota specifica del Fondo di garanzia per le Pmi pari a 225 milioni di euro, coerentemente con quanto stabilito dalla legge di Stabilità del 2014.
Per l’utilizzo di questa specifica “riserva” devono, però, essere rispettati alcuni stringenti i vincoli, che lo stesso decreto interministeriale evidenzia. Infatti, è specificato che le garanzie rilasciate debbano:
- essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali, cioè le piccole e medie imprese;
- riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all’interno di portafogli, con importo e durata definiti;
- essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
- essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato;
- poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
Sono interessati dall’intervento di cui al DI 3 gennaio 2017, attualmente in attesa di registrazione alla Corte dei Conti:
- i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
- i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;
- i confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni.
Altrettanto chiaro e l'identikit dei soggetti che possono beneficiare degli aiuti previsti dal provvedimento interministeriale. Si tratta delle sole Pmi, operanti in tutti i settori di attività economica, con meno di 250 occupati e, in alternativa tra loro, con un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro, o un attivo di bilancio inferiore o uguale ai 43 milioni di euro.
Tali Pmi non devono trovarsi in liquidazione e nemmeno essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza. In caso contrario le stesse Pmi sarebbero escluse dai trattamenti di aiuto previsti dal provvedimento in esame.
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