Conferimento e revoca incarichi dirigenziali. Controversie al giudice ordinario

Pubblicato il 14 novembre 2017

Ove si controverta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni - in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti – il giudizio deve essere instaurato esclusivamente davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione dell’atto presupposto e dagli ampi poteri a detto giudice riconosciuti. E questo vale, a maggior ragione, qualora non venga in rilievo la potenziale disapplicazione di un atto amministrativo presupposto (come nel caso nella specie esaminato).

Conferimento e revoca incarichi: mere determinazioni negoziali 

Ed ancora, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va tuttavia considerato che gli atti di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali – che l’art. 63 comma 1 D.lgs. n. 165/2001 espressamente attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario – sono da considerarsi non più come atti di alta amministrazione; bensì come mere determinazioni negoziali, ossia, atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’Amministrazione opera con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

E’ tutto quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, nella sentenza n. 24877 del 20 ottobre 2017.

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