In caso di conferimento di azienda o di ramo d’azienda, trova piena applicazione, anche riguardo al credito Iva, la regola generale sulla cessione d’azienda di cui all’art. 2559 c.c.: la cessione dei crediti inerenti all’azienda ceduta (o del suo ramo) ha effetto nei confronti del debitore, pur in mancanza di accettazione o di notifica, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese.
La cessione del credito Iva, quindi, non è soggetta ad alcuna notifica: non occorre, ossia, notificare all’Amministrazione finanziaria un separato atto ricognitivo di un effetto (la cessione del credito) che interviene ope legis, ove il credito fiscale sia inerente all’azienda o al ramo aziendale oggetto della cessione o del conferimento.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 28787 depositata il 19 ottobre 2021, nel respingere il ricorso con cui l’Amministrazione finanziaria si era opposta all’annullamento di una cartella di pagamento con cui, all’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione presentata da una Srl, aveva proceduto al recupero a tassazione di oltre 350mila euro per asseriti carenti versamenti Iva.
Entrambe le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano accolto le ragioni della contribuente, osservando che la società conferitaria aveva fatto proprio il credito Iva della conferente attraverso la cessione nell’ambito del conferimento di ramo d’azienda.
Il credito Iva in oggetto, ossia, era da ritenersi ricompreso nel conferimento d’azienda.
Statuizione, questa, confermata dalla Suprema corte: il conferimento d’azienda o di un suo ramo in una società – hanno spiegato gli Ermellini - costituisce una cessione d’azienda, che comporta, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario.
Ciò posto, ai fini dell’efficacia della cessione nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere con la notifica dell’atto, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il Registro delle imprese, secondo quanto disposto, in via generale, dall’art. 2559 c.c.
Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Cassazione: “Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 c.c.”
In definitiva, nel conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, l’eventuale credito Iva della società conferente segue la regola generale sulla cessione d’azienda: la relativa cessione ha effetto nei confronti del Fisco dall’iscrizione del trasferimento nel Registro imprese senza che sia necessario notificare separato atto ricognitivo.
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