Anche nel caso in cui il conducente del veicolo si rifiuti di effettuare l’accertamento strumentale dell’alcolemia, gli organi della Polizia stradale sono comunque tenuti a rivolgere allo stesso l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’articolo 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
E’ questo il principio di diritto specificamente formulato dalla Corte di cassazione, Quarta sezione penale, con sentenza n. 49236 del 21 novembre 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".