L’Aula della Camera, nella seduta del 23 settembre 2015, ha approvato, con modifiche, il testo del disegno di legge governativo di riforma del Codice penale e del processo penale, espressamente finalizzato al “rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi”.
Oltre alla previsione di modifiche di disposizioni codicistiche e di attuazione, l’elaborato contiene anche una delega al Governo a riformare il processo penale e l'ordinamento penitenziario.
Tra le misure di maggiore interesse sul fronte sostanziale penale, si segnala l’introduzione, relativamente ad alcuni reati perseguibili a querela, della possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in presenza di condotte riparatorie dell'imputato, quali la riparazione, il risarcimento e l’eliminazione delle conseguenze del reato.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie, applicabile anche ai processi in corso, potrà essere dichiarata, una volta sentite le parti e la persona offesa, qualora l'imputato abbia provveduto alla riparazione entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento. Una volta valutata la congruità della somma offerta - il cui pagamento potrà avvenire anche ratealmente - il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato anche in assenza dell’accettazione della persona offesa, previo deposito da parte dell’imputato della citata somma.
Il testo di riforma prevede, inoltre, un innalzamento delle pene detentive nella fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso (da 6 a 12 anni) e per alcuni reati contro il patrimonio, quali furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina. In particolare, aumentano le pene minime per i reati di furto in abitazione (6 anni), furto aggravato (6 anni) e rapina (10 anni).
Il disegno di legge delega, inoltre, il Governo a modificare il regime di procedibilità per alcuni reati, prevedendo la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità. Direttamente modificata, in materia, la procedibilità a querela del reato di violenza privata non aggravata.
Delegata, altresì, la disciplina delle misure di sicurezza e la revisione della disciplina del casellario giudiziale.
Per quel che riguarda le modifiche processuali penali contenute nel testo del disegno, si segnala il mutamento del regime delle impugnazioni: diventano più rigorosi e specifici i motivi di appello, a pena inammissibilità, e viene reintrodotto anche il concordato sui motivi in appello con il quale le parti, dietro vaglio del giudice, potranno accordarsi su alcuni motivi condivisi.
Inoltre, viene limitato il ricorso in cassazione in caso di doppia sentenza conforme di proscioglimento, che diviene proponibile solo per violazione di legge. Oltre ad un incremento delle sanzioni in caso di inammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità, vengono ampliate le ipotesi di annullamento senza rinvio.
Nel contenuto necessario della sentenza viene inclusa anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, mentre sulla richiesta di rescissione si pronuncerà la corte d'appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato.
Altra modifica rilevante è quella che concerne la fase delle indagini preliminari, attraverso la previsione che concede al Pm, una volta spirato il termine di durata massima delle indagini preliminari, 3 mesi di tempo (12 per i reati più gravi, quali i reati di mafia e terrorismo), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale.
Modificato, inoltre, il procedimento del rito abbreviato, per il quale viene aumentata la riduzione di pena in caso di contravvenzioni, e del patteggiamento.
Abbassato, altresì, da 250 a 75 euro, il valore di un giorno di pena detentiva, previsto dal codice penale.
Nel testo, infine, l’Esecutivo viene anche delegato alla riforma del sistema delle intercettazioni.
Il provvedimento passerà, ora, all'esame del Senato.
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