E’ stato giudicato fondato, dalla Cassazione, il ricorso promosso da un automobilista che era stato condannato per guida in stato di ebbrezza.
Con l’impugnazione promossa in sede di legittimità, l’imputato aveva reiterato la doglianza con cui, anche davanti al giudice di appello, aveva lamentato la nullità del procedimento di rilevamento dello stato di ebbrezza, derivato dal fatto che i verbalizzanti avevano omesso, prima di sottoporlo al prelievo ematico eseguito dai medici ospedalieri, di avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Suprema corte, con sentenza n. 11722 del 18 marzo 2019, ha ritenuto fondato questo motivo ribadendo il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui gli organi di polizia giudiziaria che intendono eseguire il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su persona conivolta in un incidente stradale, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere a un legale di fiducia.
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