Si forniscono istruzioni in merito all’emissione della nota di variazione Iva, in caso di concordato preventivo in continuità, da parte dei creditori chirografari insoddisfatti.
A seguito della infruttuosità della procedura concorsuale, in cui rientra il concordato preventivo in continuità, dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto sorge la possibilità per i creditori chirografari di emettere la nota di variazione in diminuzione, con il diritto ad esercitare la detrazione entro il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972.
Mentre le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Dal 1/1/2017, per effetto del Dl n. 50/2017, che ha modificato il suddetto articolo 19, comma 1, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla stessa è sorto.
La risposta n. 113 del 18 dicembre 2018 dell’agenzia delle Entrate specifica che se la nota di variazione viene emessa decorsi tali termini, l’emittente non è legittimato alla detrazione e il ricevente non deve effettuare la registrazione.
L’agenzia delle Entrate, infine, risponde al quesito inerente l’obbligo da parte del debitore concordatario di versare l'Iva, quando la nota di variazione è emessa nei termini.
Va considerato, si spiega, che la nota di variazione riguarda un debito inerente un'operazione effettuata anteriormente alla procedura concorsuale, che subisce gli effetti estintivi propri del concordato; quindi la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l'obbligo di rispondere verso l'Erario la relativa Iva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".