Concordato preventivo compatibile con appalto
Pubblicato il 26 marzo 2014
La partecipazione alle gare per i soggetti sottoposti a concordato preventivo.
I soggetti ammessi al concordato
Il Tar del Piemonte, con la
sentenza n. 463 del 18 marzo 2014, ha ricordato che la Legge fallimentare consente la
partecipazione alle gare pubbliche per i soggetti che, oltre a depositare in gara la documentazione contemplata dalla dall'articolo 186 bis comma 4 della Legge medesima, risultino anche già
ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale.
Nel testo della medesima decisione, i giudici amministrativi hanno, invece, escluso dalla partecipazione agli appalti, i soggetti per i quali sia in corso un concordato preventivo ma non risultino ancora ammessi alla relativa procedura.
Partecipazione estesa
Il nuovo articolo 11 bis del
Decreto legge n. 145/2013, convertito in Legge 9/2014, tuttavia, introduce la possibilità che anche questi ultimi soggetti citati possano partecipare a procedure di affidamento di contratti per appalti, servizi e forniture, una volta che abbiano
depositato l'istanza di ammissione al concordato.
Tale facoltà è comunque consentita solo
dietro autorizzazione del Tribunale e parere del commissario giudiziale.