Tra i provvedimenti al vaglio del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 il previsto decreto delegato riguardante la procedura dell’accertamento e il concordato preventivo biennale. Si ricorda che i temi trattati fanno parte del più ampio disegno della riforma fiscale (legge n. 111/2023).
Vediamo come si presenta, in particolare, il nuovo concordato preventivo biennale che, in breve, si sostanzia su uno scambio tra AdE e contribuente: la prima fa una proposta sui redditi che saranno prodotti nel biennio e se il secondo accetta riceverà un trattamento premiale.
Dalla bozza di decreto approvata dal Governo il 3 novembre 2023 appare che l’accesso al nuovo istituto è riservato ai “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato”.
Non essendo fornita una definizione di contribuente minore, si può sostenere che il CPB (Concordato preventivo biennale) è riservato a:
Dunque la platea può essere composta da imprenditori, lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali.
Al momento non si è parlato di limiti di reddito per essere compresi tra coloro che possono accedere al CPB. Tuttavia, dovranno essere pubblicati provvedimenti da parte del Mef e dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero inserire nuovi limiti.
Il reddito proposto al contribuente ai fini del concordato, è determinato:
1. al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive;
2. senza considerare i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e società di capitali.
Il decreto sul CPB specifica che condizioni per l’accesso, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono:
Per quanto riguarda le condizioni che ostano ad avvalersi del CPB, leggiamo che sono:
Delusione per i contribuenti che sognavano uno sconto negli adempienti: i soggetti ISA sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e all’obbligo di comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA.
Invece, con riferimento ai contribuenti forfetari, rimangono fermi gli obblighi propri del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014.
L’Agenzia delle Entrate dovrà formulare per il biennio 2024/2025 una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ecco le vari fasi in cui si articolerà il CPB:
Fase 1 |
Entro il 15 marzo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta |
Fase 2 |
Il contribuente INVIA, entro il 20 giugno, i propri dati all’AdE |
Fase 3 |
L’AdE, entro il 25 giugno, formula una proposta per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati. |
Fase 4 |
Il contribuente può decidere se accettare o declinare la proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
NOTA BENE: Per il 2024 i termini slittano di 30 giorni.
Su tale ultimo punto ovvero la data entro cui il contribuente è chiamato a decidere in merito alla proposta del’AdE, vi è stata una variazione. Inizialmente il decreto dava 5 giorni di tempo per decidere ma i commercialisti hanno subito fatto sentire la loro voce ritenendo di difficile gestione tale periodo di tempo.
E’, quindi, intervenuto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che ha rassicurato tutti affermando che il tempo a disposizione per accertare la proposta sarà più lungo.
Posto che l'accettazione del CPB impegna il contribuente - si legge nel comunicato del Governo del 3 novembre 2023 - a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, in tale periodo gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che, a seguito dell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, emergano cause di decadenza dal concordato.
Se il contribuente accetta la proposta di concordato e durante il biennio produca maggiori o minori redditi, la base imponibile concordata non subirà modifiche.
Inoltre, gli aderenti al regime concordatario potranno avvalersi di termini più lunghi per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.
Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti richiesti e in assenza delle cause di esclusione, l’Agenzia riformula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire secondo il calendario prospettato.
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Va inoltre segnalato che si ha la cessazione del concordato se:
Come specificato nella bozza di decreto, le cause di decadenza dal concordato sono:
a) accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dell’esistenza di attività non dichiarate o dell’inesistenza o dell’indeducibilità di passività
dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
b) commissione di altre violazioni di non lieve entità,
c) una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
d) il venir meno dei requisiti richiesti,
d) l'omissione del versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.
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