Nell’ambito della procedura di concordato preventivo cosiddetto “con riserva” o “in bianco”, il termine ex articolo 161, comma 6, Legge fallimentare, concesso dal giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e degli ulteriori documenti relativi alla domanda medesima ha natura perentoria.
Il detto termine, infatti, non può essere prorogato a mera richiesta della parte o addirittura d’ufficio, ma solo in presenza di giustificati motivi; questi, devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice.
Si tratta di un termine decadenziale, alla cui mancata osservanza si ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda.
Inoltre, l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza con cui sia stata chiesta la proroga del termine di cui sopra è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Rimane salva, tuttavia, la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per tale declaratoria o per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex articolo 161, comma 1, Legge fallimentare, da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva, e sempre che ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.
Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 6277 depositata il 31 marzo 2016.
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