Concordato in bianco con termine perentorio

Pubblicato il 02 aprile 2016

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo cosiddetto “con riserva” o “in bianco”, il termine ex articolo 161, comma 6, Legge fallimentare, concesso dal giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e degli ulteriori documenti relativi alla domanda medesima ha natura perentoria.

Il detto termine, infatti, non può essere prorogato a mera richiesta della parte o addirittura d’ufficio, ma solo in presenza di giustificati motivi; questi, devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice.

Si tratta di un termine decadenziale, alla cui mancata osservanza si ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda.

Rigetto istanza insindacabile in sede di legittimità

Inoltre, l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza con cui sia stata chiesta la proroga del termine di cui sopra è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

Rimane salva, tuttavia, la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per tale declaratoria o per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda, ex articolo 161, comma 1, Legge fallimentare, da cui si ricavi la rinuncia a quella con riserva, e sempre che ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 6277 depositata il 31 marzo 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IVA e prestazioni di servizi: obbligo di fattura all’esecuzione, non al pagamento

28/04/2025

Avvocati: compensazione gratuito patrocinio - contributi

28/04/2025

Rottamazione-quater: ultimi giorni per essere riammessi

28/04/2025

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Dirigenti PMI: come e quando versare i contributi a Previndapi

28/04/2025

Gratuito patrocinio: per l'iscrizione a ruolo basta l'istanza protocollata

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy