La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17092 del 15 giugno 2023, si è pronunciata in materia di concordato con continuità aziendale cosiddetta diretta, vale a dire con modalità basata sul mantenimento dell’impresa in capo all’imprenditore che provvede al risanamento.
Anche in riferimento a tale tipologia di concordato - ha precisato la Corte - il requisito della continuità aziendale, richiesto dall'art. 186bis della Legge fallimentare per l'ammissione delle proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l'azienda, in relazione alla quale si propone al creditore la prosecuzione dell'attività per ricavarne reddittività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato.
Quello che conta, ossia, è che l'azienda sia in esercizio, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del suo successivo trasferimento cui essa dev'essere dichiaratamente destinata
Per contro, sono prive di rilevanza, come cause ostative all'ammissione della proposta al predetto concordato, la modificazione di una parte dell'attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti.
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