In risposta a una Faq, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i benefici del concordato biennale, concentrandosi sull’ammontare del credito a partire dal quale, ai fini Iva, scatta l’obbligo del visto di conformità.
Nello specifico, viene chiesto se coloro che partecipano al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025 possano beneficiare delle facilitazioni offerte dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017, a partire dal 2024, anno iniziale di validità del concordato.
L'articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50 del 2017 stabilisce, a seguito dell'adozione degli ISA e della valutazione di affidabilità fiscale che ne consegue, i seguenti vantaggi:
L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) prevede che per i periodi fiscali inclusi nel concordato preventivo biennale siano applicati i vantaggi, incluso quelli relativi all'IVA, come descritto nell'articolo 9-bis, comma 11.
Nella Faq del 24 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti coinvolti possano usufruire di questi vantaggi già dal primo anno di validità del concordato, dato che l'iscrizione al CPB avviene durante questo anno iniziale e quindi molto prima della scadenza per la presentazione del modello IVA corrispondente.
Di fatto, non si presenta un intervallo temporale tra la dichiarazione IVA e i modelli ISA che potrebbe necessitare un'applicazione posticipata delle suddette facilitazioni IVA per coloro che raggiungono certi livelli di punteggio ISA.
Pertanto, in questo specifico contesto dove l'iscrizione al concordato preventivo biennale avviene nel 2024, l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità si applica al credito IVA derivante dalla dichiarazione IVA del 2025, che riguarda l'anno fiscale 2024.
Si ritiene inoltre che questo vantaggio, quando applicato ai soggetti partecipanti al CPB, possa essere esteso fino al limite massimo di 70.000 euro.
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