Conciliazione giudiziale Via l’ipoteca e il sequestro

Pubblicato il 25 febbraio 2017

Con sentenza n. 4807 depositata il 24 febbraio 2017, la Corte di cassazione ha accolto le ragioni di un contribuente che si era opposto, in sede di legittimità, contro le misure cautelari disposte a suo carico dalla Commissione tributaria regionale, nonostante l’intervenuto perfezionamento di una conciliazione giudiziale sull’atto presupposto.

Secondo il ricorrente, in particolare, a seguito del perfezionamento della conciliazione, la Ctr avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all’amministrazione finanziaria, con conseguente estinzione del giudizio cautelare.

Carattere novativo della conciliazione

Nella pronuncia in esame, la Suprema corte ha dapprima ricordato che l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472/97 prevede che l’ipoteca o il sequestro conservativo vengono consentiti quando l’ente impositore abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Nel caso in oggetto, tuttavia, l’attività accertativa era poi confluita, nel corso del giudizio, nel verbale di conciliazione con il quale le parti avevano inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, verbale di conciliazione che, proprio per detta ragione, aveva determinato una pronuncia di estinzione del giudizio.

E secondo la Corte, la sopravvenuta conciliazione giudiziale aveva sortito l’effetto novativo del titolo di imposizione, con conseguente venir meno dell’atto tipico che legittimava la misura cautelare.

La citata conciliazione – si legge nella pronuncia – ha, infatti, carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive.

Irrilevante che l’istanza cautelare sia stata proposta prima

In detto contesto - viene, altresì, sottolineato - non vale obiettare che l’istanza cautelare sia stata proposta prima del verbale di conciliazione, atteso che “i presupposti giuridici e fattuali della cautela debbono – per regola generale, valevole anche in ambito tributario – essere riguardati al momento della decisione, e non dell’istanza”.

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