Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea, in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein).
E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenza nn. 4479, 4480 e 4481 depositate il 20 maggio 2024.
Il Consiglio di Stato si è così pronunciato sui ricorsi presentati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro alcune decisioni di merito che avevano accolto le ragioni di tre enti comunali.
La questione principale riguardava la proroga delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative, decise dalle Giunte dei comuni e successivamente contestata dall’AGCM per presunte violazioni dei principi concorrenziali stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
Le concessioni demaniali marittime sono state oggetto di numerose proroghe automatiche in Italia, con l'intento di estendere i termini delle concessioni esistenti senza passare attraverso nuove gare pubbliche.
Queste proroghe sono state contestate dall'Autorità Garante citata e sottoposte al vaglio del Consiglio di Stato (CDS) e del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Ebbene, per il Consiglio di Stato, le disposizioni nazionali che prevedono la proroga automatica delle concessioni sono illegittime e devono essere disapplicate, in quanto contrastano con il diritto dell'Unione Europea.
Ne discende che devono essere ripristinate le condizioni di concorrenza nel mercato delle concessioni demaniali marittime, con obbligo, per i comuni, di indire gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni.
E' stata così confermata, dal Collegio amministrativo, la propria consolidata giurisprudenza sulla illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Ed è stata ribadita la necessità di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023.
La sentenza del Consiglio di Stato affronta anche il tema dell'avvio della stagione balneare 2024.
Viene riconosciuta, in particolare, la possibilità di una proroga tecnica, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la stagione balneare in corso, ma solo nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.
Questa proroga tecnica è ammessa per evitare interruzioni nell'uso delle aree demaniali durante la stagione balneare ormai avviata.
Necessità di gare immediate
Secondo il Consiglio di Stato, in ogni caso, non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.
Le autorità competenti devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.
Condizioni per la proroga
La proroga tecnica è consentita solo se è già stata avviata la procedura selettiva o se è stato deliberato di indirla in tempi brevissimi.
È necessario, a tal fine, che le autorità preposte emanino atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
Sintesi del Caso | Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) oppostasi alle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, ritenute contrarie al diritto dell'Unione Europea. |
Questione Dibattuta | La questione principale riguarda la legittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che secondo l'AGCM violano i principi di concorrenza stabiliti dagli articoli 49 e 56 del TFUE e dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. |
Soluzione del Consiglio di Stato | Il Consiglio di Stato ha stabilito che le proroghe automatiche sono illegittime e devono essere disapplicate. Le autorità competenti devono avviare immediatamente le procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con possibilità di una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 solo per il tempo strettamente necessario a concludere le gare. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".