L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023, si è occupata della qualificazione dei compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il caso preso in esame è quello in cui in assenza della suddetta concessione, si verrebbe a configurare una violazione del diritto d’autore.
L’Agenzia ricorda che, nell’ordinamento interno, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, e i diritti sui programmi informatici sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941).
Tra le opere protette sono compresi anche “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”.
Dal punto di vista della tassazione, si rimanda all’articolo 23, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (''TUIR''), secondo il quale i compensi ricevuti per l’utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Inoltre, sempre la normativa nazionale, all’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dispone che gli stessi compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
NOTA BENE: Tuttavia, specifica il documento, la normativa nazionale deve essere coordinata con quella convenzionale, ove esistente, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.
Relativamente alla normativa convenzionale stipulata dall’Italia, è l’articolo 12 (mutuato dal modello Ocse) che include fra le royalties i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
Inoltre, il Commentario all'articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale.
Il successivo paragrafo 13.1, poi, precisa che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore (senza che il trasferente alieni totalmente il diritto d'autore) rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore.
Alla luce di ciò, conclude il principio di diritto n. 5 del 20 febbraio 2023 che, tenuto conto dell'ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario al Modello OCSE, è da ritenere che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, devono essere regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, sulla base della norma specifica definita nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
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