Concessionario incompetente Fermo illegittimo

Pubblicato il 30 marzo 2017

E’ illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emesso da un soggetto carente di competenza territoriale.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, dando ragione ad una contribuente che aveva impugnato il fermo amministrativo della propria autovettura – eseguito per mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali – assumendo, oltre all'omessa notifica delle cartelle presupposte, anche l’incompetenza territoriale del concessionario.

Competenza territoriale in base al domicilio fiscale

Quanto a tale ultimo aspetto, la Suprema Corte precisa che ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente, e che la competenza territoriale dell’Ufficio finanziario si individua in base al D.p.r. n. 600/1973 art. 31, ovvero con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

In particolare, la disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata. Proprio a tal fine, prevede l’art. 58 D.p.r. 600/1973, il contribuente è tenuto a notificare ogni eventuale variazione di domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell’Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio.

Così, ai sensi dell’art. 12 cit. D.p.r., l’Ufficio accertatore forma ruoli distinti in ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano, mentre ai sensi dell’art. 24, l’Ufficio assegna il ruolo nell'ambito territoriale in cui esso si riferisce.

Pertanto – conclude la Corte con sentenza n. 8049 del 29 marzo 2017 – deve ritenersi illegittimo, nel caso de quo, il fermo amministrativo emesso dal concessionario di una provincia diversa rispetto a quella dove la contribuente aveva il domicilio fiscale.

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