E’ stata ribaltata, dai giudici di legittimità, la decisione con cui la Corte d'appello aveva revocato il decreto ingiuntivo che un avvocato aveva ottenuto nei confronti di un Comune, per il pagamento delle spettanze dovute in considerazione dell'attività professionale svolta in un giudizio arbitrale.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto insufficiente che, nell’ambito del procedimento monitorio, il legale avesse prodotto esclusivamente la procura alle liti, sostenendo che quest’ultima non potesse costituire un valido contratto scritto, contenente la manifestazione della volontà negoziale dell'ente.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1830 del 25 gennaio 2018, ha accolto il ricorso promosso dal professionista ribadendo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il semplice rilascio al difensore della procura alle liti.
Questo in quanto “l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria”.
Diversamente da quanto ex adverso sostenuto dal Comune – ha precisato la Corte - l'unicità del documento negoziale è costituita dalla procura e dall'atto difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale dell'accordo.
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