Sono state pubblicate, il 26 maggio 2017, sul sito dell’agenzia delle Entrate una serie di Faq riguardanti la compilazione delle comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La scadenza originaria dell’adempimento, fissata al 31 maggio, è stata prorogata al 12 giugno, anche se si è ancora in attesa dell’ufficializzazione dello spostamento. Tra le risposte fornite si segnalano le seguenti.
Per la compilazione del rigo VP2, in caso di operazioni soggette ad inversione contabile, si specifica che il cessionario o committente non deve indicare nel rigo VP2, dedicato alle operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta, ma deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (se detraibile). Invece il cedente o prestatore deve inserire nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario o committente.
Per operazioni con regole speciali, tipo lo split payment, il cedente-prestatore deve riportare il mero imponibile nel rigo VP2 (operazioni attive) e l’imposta deve essere indicata nel rigo VP4.
Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo - ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74, DPR 633/72 - devono indicare tali fatture nella comunicazione relativa al trimestre nel quale le hanno registrate e non in quello di emissione.
Viene chiarito che nel rigo VP9 del mese di gennaio non deve essere inserito l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non si intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Tale credito può essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, per la parte che si intende utilizzare nelle liquidazioni periodiche. Nel rigo VP9 non va mai dichiarato il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24.
Inoltre, se nel mese di gennaio viene riportato tutto il credito dell'anno precedente, ma poi non viene utilizzato integralmente, l'eventuale eccedenza va indicata nel rigo VP8 (credito periodo precedente) del mese di febbraio.
Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente.
I versamenti, compresi quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso, non devono mai essere inseriti nel quadro VP. Solo i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario devono essere indicati nel rigo VP10 (Versamenti auto UE).
Le Faq precisano che in assenza di dati da indicare nel quadro VP, per mancanza nel periodo di riferimento di operazioni passive ed attive, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione. Però se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, l’obbligo di comunicazione emerge.
Viene chiesto come sia possibile rettificare una comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione e le Entrate specificano che il sistema considera eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ma la comunicazione successiva sostituisce quelle precedenti.
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