L’Inail, con la circolare n. 2 del 2008, chiarisce che il datore di lavoro che trasmette le comunicazioni sui rapporti di lavoro tramite il servizio informatico – sistema CO - non deve più trasmettere all’Istituto la comunicazione dei codici fiscali dei lavoratori assunti e/o cessati, ossia , nel caso si utilizzassero moduli cartacei, possibilità data fino al 29 febbraio prossimo, è obbligatorio ancora trasmettere ad eccezione dei datori di lavoro domestico per i quali l’obbligo cessa da oggi. Infatti, è entrato in vigore il nuovo sistema che detta le regole sulla comunicazione obbligatoria unica telematica ex articolo 4-bis del Dlgs 181/2000.
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