L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato, il 22 agosto, una prima raccolta di FAQ concernenti le comunicazioni oggettive antiriciclaggio, in vista dell’avvio della relativa rilevazione.
Le c.d. "comunicazioni oggettive" costituiscono la nuova tipologia di rilevazione disciplinata dall’UIF con provvedimento del 28 marzo 2019, in attuazione del novellato art. 47 del Decreto legislativo n. 231/2007, che ha attribuito alla medesima UIF il compito di emanare le istruzioni relative al contenuto delle dette comunicazioni oggettive e alla loro modalità di trasmissione.
L’obbligo di comunicazioni oggettive è stato introdotto, nell’ambito della normativa antiriciclaggio, dal Decreto legislativo n. 90/2017 che ha espressamente imposto la trasmissione alla UIF, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dette comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) per quanto riguarda le operazioni in contante pari o superiori a una determinata soglia.
Sono coinvolte, in particolare, le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a mille euro.
L’avvio della rilevazione si avrà a partire dal mese di settembre 2019, con previsione di un primo invio entro il 15 settembre 2019 per quanto riguarda i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Nelle FAQ viene precisato, in primo luogo, il termine della scadenza prevista per l’invio delle comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento.
L’invio delle comunicazioni oggettive - viene chiarito - può essere effettuato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il 15 del secondo mese successivo.
Ad esempio, la comunicazione del mese di gennaio può essere effettuata a partire dal 1° febbraio e dovrà pervenire entro il 15 marzo.
Per quanto riguarda la prima rilevazione, viene spiegato che la trasmissione delle comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 potrà essere effettuata a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completata entro e non oltre il 15 dello stesso mese.
In detto lasso di tempo, dovranno essere inviate quattro comunicazioni distinte, relative rispettivamente ai singoli mesi di riferimento.
La comunicazione, per i soggetti ad essa obbligati, dovrà essere inviata anche se negativa, ossia se non si ha alcuna operazione da comunicare.
I soggetti obbligati che non effettuano operazioni in contanti o che effettuano esclusivamente operazioni in contanti al di sotto della soglia dei mille euro potranno comunque richiedere di esserne esonerati.
Le FAQ, che rispondono alle richieste di chiarimento pervenute all’UIF per tramite della apposita casella di supporto (servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it), verranno progressivamente integrate sulla base degli ulteriori spunti sollevati dai segnalanti.
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