Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione dei contribuenti, tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale o dei loro intermediari, le modalità con le quali rendere disponibile le seguenti informazioni:
comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato al modello REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche tramite il proprio intermediario, relative alle suddette comunicazioni utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia stessa.
Il provvedimento agenziale n. 314145 del 15 novembre 2021 è corredato anche da un Allegato, recante una specifica tecnica sulle diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016–2018.
Nel dettaglio, le eventuali tipologie di anomalie che possono essere potenzialmente intercettabili dall’Amministrazione finanziaria sono 14.
Si tratta delle irregolarità che possono interessare, per fare qualche esempio:
le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
i soggetti che, in presenza di controlli bloccanti confermabili (***C), hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli (Isa e Redditi) per importi superiori a 2mila euro;
i soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2016–2018 indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
le imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2018, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
le Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate;
i contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa e risultano assenti nel relativo Albo.
Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
È da ricordare che si tratta della seconda campagna informativa effettuata dal Fisco, dopo che nello scorso mese di luglio erano state già comunicate ai contribuenti le anomalie rilevate nei modelli studi di settore e ISA per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
I contribuenti possono prendere visione delle informazioni e degli elementi di anomalia individuati dall’Agenzia delle Entrate consultando il proprio “Cassetto fiscale”.
Analogamente possono fare gli intermediari incaricati, dopo aver ricevuto dai soggetti interessati la preventiva delega.
Le anomalie individuate possono essere trasmesse dall’Agenzia anche via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.
E’ specificato nel provvedimento del 15 novembre che i contribuenti e i loro intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni sconosciute all’Amministrazione finanziaria utilizzando lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2021”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia nella sezione ISA, e utilizzabile come “canale dedicato” in relazione alla comunicazione ricevuta, senza necessità di attivare altri tipi di contatto con gli uffici dell’Agenzia.
I contribuenti, anche in base agli elementi e alle informazioni messi a disposizione dal Fisco, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, usufruendo del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
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