Si estende il servizio di comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Infatti, dal 3 febbraio 2021 i servizi online sono disponibili anche per rider, assicurati Puc, lavoratori agili, studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
A specificarlo è l’INAIL, con l’avviso del 2 febbraio 2021.
La "Comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Denuncia/comunicazione di infortunio" (area prestazioni).
Si ricorda che, nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.
La "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).
Dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (comunicazione e denuncia/comunicazione di infortunio, denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:
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