Comunicazione di anomalie sui dati Iva 2019. Invito a regolarizzare

Pubblicato il 07 novembre 2022

In arrivo la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione Iva e l’importo delle operazioni trasmesse telematicamente.

A dare la notizia il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 408592 del 4 novembre 2022, specificando che nel mirino vi sono le anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019 (dichiarazione del 2020).

Dichiarazione Iva 2020. Le anomalie

Le discrepanze sono emerse dal confronto tra:

Nelle comunicazioni sono presenti anche:

Come arrivano le comunicazioni di alert

I contribuenti saranno informati dall’agenzia tramite Pec o, in assenza, per posta ordinaria.

In ogni caso, i dati sono disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente e nell’apposita sezione web “Fatture e Corrispettivi”, in cui appaiono, tra gli altri,  il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Iva, i dati della dichiarazione, l’importo della somma delle operazioni Iva trasmesse in modalità telematica, l’ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni “reverse charge”, i dati dei clienti con le relative operazioni, il totale dei corrispettivi giornalieri, i dati dei fornitori.

Richiesta di informazioni o segnalazione di elementi non conosciuti

Dopo aver ricevuto la comunicazione, è possibile:

oppure

Regolarizzazione

Qualora errori od omissioni segnalate siano reali, il contribuente può regolarizzare la situazione avvalendosi del ravvedimento operoso, che comporta la riduzione delle sanzioni, a seconda del tempo trascorso dalla violazione.

Sul ricorso al ravvedimento operoso non incide il fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 633/1972, articolo 54-bis Dpr n. 600/1973).

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