L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/2017 del 7 febbraio, ha fornito primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione della comunicazione dei “Dati fattura” (tracciato Xml) da trasmettere al Fisco in attuazione delle disposizioni del Dlgs n. 127/2015 (art. 1) e del DL n. 78/2010 (art. 21 come sostituito dall’articolo 4 del Dl n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).
In merito a questo nuovo adempimento introdotto dal Collegato fiscale, si ricorda che la scadenza del primo invio, riferito al periodo gennaio – giugno 2017, è fissata al 16 settembre, rinviata al 18 essendo un sabato.
Sull'argomento sono pervenute alla stessa Agenzia molteplici richieste di chiarimento da parte dei dottori commercialisti, da Assosoftware e da altre associazioni di categoria.
Con la nuova risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, si forniscono ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi, in forma di risposta ai predetti quesiti.
Di seguito, alcuni dei principali chiarimenti resi.
Al quesito se fosse possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, la risoluzione n. 87/E/2017 risponde che è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Si applicano, in questo caso, le disposizioni in materia di ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Si ricorda che l'obbligo di comunicazione telematica delle fatture emesse e ricevute dai contribuenti Iva, a regime sarà trimestrale e solo per il 2017 va predisposta su base semestrale.
Riguardo all'ambito temporale della comunicazione, si specifica che la comunicazione dei dati delle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture aventi data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione relativa al primo semestre 2017 deve contenere le informazioni relative alle fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.
In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, invece, la “competenza” deve essere riferita al valore della data di registrazione.
Gli autotrasportatori, che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione, comunicheranno le fatture emesse con riferimento alla data di registrazione. Il sistema segnalerà al contribuente una anomalia, senza però alcuna conseguenza.
La risoluzione n. 87/E/2017, in riferimento alla comunicazione delle bolle doganali di importazione, specifica che i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. In attesa che vengano adattati i software, per non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili ancora non aggiornati, è consentito – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .
Al momento della trasmissione telematica dei dati si devono inviare i dati anagrafici più aggiornati che si hanno a disposizione, anche se nel frattempo gli stessi sono cambiati rispetto a quelli indicati in fattura. L'aggiornamento dei dati può non essere tempestivo visto che la comunicazione avrà, a regime, una cadenza trimestrale.
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