L’obbligo di comunicare i dati del conducente da parte del proprietario del veicolo, nelle ipotesi di rilevate violazioni al Codice stradale, costituisce un obbligo “distinto”, sanzionato autonomamente, che scaturisce a seguito della richiesta avanzata dall’amministrazione, qualora sia contestata una violazione dalla quale discenda decurtazione dei punti patente.
Poiché, quindi, l’obbligo di comunicare i dati citati è, come detto, autonomo e destinato ad assolvere una funzione sua propria, lo stesso non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale, né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione presupposta.
E’ quanto ribadito dalla Seconda sezione civile della Cassazione nel testo della sentenza n. 24233 depositata il 29 novembre 2016.
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