Entro il 31 gennaio 2018 gli utilizzatori, anche per il tramite delle associazione dei datori di lavoro alle quali aderiscono o conferiscono mandato, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Si rammenta che la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso rispetto al 31 gennaio.
In caso di mancata ottemperanza dell’adempimento, per l’utilizzatore è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
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