Compro oro. Antiriciclaggio, faq del Tesoro
Pubblicato il 04 aprile 2019
L’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati - compro oro - è oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento del Tesoro - Mef.
Con il comunicato stampa n. 67 del 3 aprile 2019, il Mef avvisa della pubblicazione di due Faq relative ai quesiti giunti sulle modalità di effettuazione dei pagamenti d’importo pari o superiore a 500,00 euro e sugli obblighi gravanti in capo agli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisito di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.
Nella nota si ricorda che, per il settore dei cosiddetti “compro-oro”, il DM 14 maggio 2018 completa il percorso di intensificazione dei presidi normativi antiriciclaggio introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
A decorrere dal 3 settembre 2018, è attivo presso l’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, il Registro degli operatori di settore, cui tutti coloro che intendono esercitare l’attività di compro oro sono tenuti ad iscriversi.
Le Faq
Le due risposte:
- “ A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017”;
- “Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7”.