Comporto. La malattia non è interrotta dal collocamento in CIG

Pubblicato il 26 luglio 2021

Legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto anche nel caso di sopravvenuto collocamento in CIG del dipendente che era in malattia, se questi abbia continuato a inoltrare i certificati medici attestanti il suo stato morboso senza chiedere il mutamento del titolo dell’assenza.

Tribunale di Foggia: la Cassa integrazione Covid non interrompe la malattia

E’ stato rigettato il ricorso con cui un operaio aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto, previsto dal CCNL di categoria.

Durante questo frangente, egli era stato sottoposto, unitamente a tutti gli altri dipendenti della società, alla misura della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria a zero ore, previsto dalla normativa d’emergenza Coronavirus.

Nel suo ricorso, ciò posto, il lavoratore aveva dedotto il mancato superamento del periodo di comporto per effetto del sopravvenuto suo collocamento in CIG: tale periodo, avendo interessato tutti i dipendenti, non avrebbe potuto, secondo la sua difesa, essere computato come malattia ai fini del comporto.

A tal proposito, il ricorrente aveva affermato l’applicazione dell’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, nonché dell’orientamento dell’INPS secondo cui il lavoratore in malattia entra in CIG dalla data di inizio della stessa.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Il Tribunale di Foggia – pronunciatosi nella causa in esame con sentenza del 17 luglio 2021 - non ha ritenuto condivisibili tali assunti.

L’organo giudicante ha, in primo luogo, richiamato la disposizione di cui al D.lgs. 148/2015, sottolineando come con la stessa il legislatore abbia inteso esclusivamente prevedere una diversa imputazione” della prestazione economica - che resta, comunque, di competenza dell’INPS – “che nulla ha a che vedere con il comporto, non incidendo in alcun modo sul titolo dell’assenza e sulla sua rilevanza all’interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro”.

Mutamento titolo assenza solo con istanza del dipendente

Per il Tribunale, infatti, va escluso, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza quando il lavoratore è in malattia: ciò significherebbe attribuire allo stesso un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute.

Parimenti, va escluso che una normativa speciale, emessa al fine di imprimere una particolare connotazione alla prestazione economica erogata in caso di CIG sopravvenuta durante la malattia, possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza anche per finalità diverse da quelle espressamente previste dalla legge.

Il mutamento del titolo dell’assenza – ha chiarito il giudice di merito - è, sì, ammesso, ma solo se sia il lavoratore a richiederlo.

Nella vicenda in esame, tuttavia, il ricorrente aveva inviato i certificati di malattia senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell’assenza, dimostrando, con comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia in atto.

Non vi era dubbio, come detto, che un eventuale mutamento del titolo dell’assenza avrebbe richiesto un’istanza in tal senso rivolta al datore di lavoro, prima della scadenza del periodo di comporto e al fine di sospenderne il decorso.

E anche se la società datrice di lavoro non aveva mai comunicato al ricorrente il suo collocamento in CIG, tale circostanza era da ritenere priva di rilievo in quanto ciò che contava era il dato obiettivo che il lavoratore avesse continuato a inoltrare al datore di lavoro i certificati medici attestanti il suo stato morboso.

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