L’Agenzia delle Entrate sta per inviare lettere di compliance ai contribuenti, che, pur in presenza di fatture emesse, risultano non aver presentato la dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2018 o aver presentato la stessa con la sola compilazione del quadro VA.
Con le indicazioni rese nel provvedimento n. 216422 del 25 giugno 2019, si forniscono ai contribuenti i dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Allo stesso modo, vengono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2018, ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.
Accertata l’eventuale mancata presentazione o incompletezza della Dichiarazione Iva 2019, l’Agenzia invierà ai contribuenti avvisi di anomalia che conterranno le seguenti informazioni:
codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo;
numero identificativo e data della comunicazione, anno d’imposta (2018) e codice atto;
data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione entro la scadenza del 30 aprile 2019;
data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l’anno 2018, nell’ipotesi in cui sia stato compilato esclusivamente il quadro VA.
Tali dati ed elementi sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le suddette informazioni, agli indirizzi di Posta elettronica certificata attivati dai contribuenti e presenti nell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
Le suddette comunicazioni saranno consultabili dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Nel provvedimento n. 216422, l’Amministrazione finanziaria illustra le modalità con le quali il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (ex art. 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la stessa non è a conoscenza.
Se, invece, il contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 può regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.
Analogamente, il contribuente che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA può regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dal citato articolo 13, Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".