Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF”

Pubblicato il 03 luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 27759 del 31 gennaio 2020, ha approvato il modello “Redditi 2020-PF” per il periodo d’imposta 2019, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II). L'inps, con la circolare 1 luglio 2020, n. 79, rende note le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi per i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, nonché dei lavoratori autonomi iscritti presso la Gestione Separata.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF”. Al fine di individuare l’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

I soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, devono compilare la Sezione II del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF”. La base imponibile, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, è rappresentata: dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”, se adottato dal professionista, per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98.

Inoltre, dal momento che al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie, è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Pertanto, sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con dei codici prestabiliti.

Termini e modalità di versamento

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020 (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2019 e primo acconto per l’anno 2020) ed entro il 30 novembre 2020 (secondo acconto 2020). Coloro i quali versano la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020 (saldo 2019 e primo acconto 2020) devono sempre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, è previsto il differimento, per l’anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 1 del D.P.C.M. 27 Giugno 2020.

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