Con circolare n. 2 del 17 gennaio 2018, l’INPS ha fornito istruzioni relative agli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017 con riferimento al beneficio spettante ai lavoratori delle aziende che abbiano usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004, che ricadano in area dichiarata calamitata e che presentino i seguenti requisiti:
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n.102/2004.
Al fine della fruizione per l’anno 2017 del detto beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola.
Chiarisce la circolare che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati entro il 23 febbraio 2018.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea entro la medesima data.
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